Premessa

Il presente codice di autodisciplina si richiama ai principi di etica professionale ed integra le norme deontologiche emanate dagli Ordini Professionali alle quali si fa espresso riferimento. Il Valore ispiratore è dato dal rispetto formale e sostanziale della legalità che scaturisce dai comportamenti leali trasparenti ed onesti di ciascuno.

Articolo 1

Ambito di applicazione

  1. Le norme deontologiche del presente codice etico si applicano a tutti i Professionisti dell’Associazione professionale ’’Studio Lombardi 1945” nelle loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti di terzi.
  2. Il codice vincola altresì tutti i professionisti, i tirocinanti i dipendenti e coloro che instaurano rapporti di collaborazione con lo Studio a qualsiasi titolo.

Articolo 2

Pubblicità

  1. Una copia del presente Codice etico è consegnata al cliente al momento del conferimento del mandato.
  2. All’instaurazione di ogni rapporto il Codice etico è sottoscritto, congiuntamente, dallo Studio associato e dal professionista esterno, ovvero dal tirocinante, per accettazione.

Articolo 3

Riservatezza e trattamento dei dati

  1. I professionisti improntano i rapporti con i terzi, con gli altri colleghi e con i mezzi di comunicazione sociale, secondo le regole del segreto professionale, evitando in ogni modo la diffusione di notizie pregiudizievoli per l’immagine e gli interessi reali dei Clienti e dello Studio.
  2. Unitamente al conferimento dell’incarico, al Cliente viene consegnato un foglio informativo e illustrativo della normativa in tema di riservatezza e trattamento dei dati.
  3. La conservazione dei documenti e di ogni atto rilevante ai fini della prestazione professionale avverrà in forma anonima, con codice numerico o alfanumerico di riconoscimento, con custodia secretata.
  4. I rapporti con i Clienti si basano su criteri di integrità e reciproca trasparenza; lo Studio garantisce la tutela e la riservatezza delle informazioni assunte nel corso dell’incarico ivi compresa l’identità del Cliente

Articolo 4

Conflitto di interessi interno

  1. Se nello svolgimento della propria attività il singolo professionista si avvede della presenza, anche solo potenziale, di un conflitto di interessi tra clienti dello Studio, è obbligato a darne immediata comunicazione al Senior Partner che procede alla risoluzione del conflitto con scelta insindacabile.

Articolo 5

Conflitto di interessi esterno

  1. Al fine di evitare la nascita di conflitti di interesse con i Clienti dello Studio, i collaboratori esterni sono obbligati a sottoporre, all’attenzione degli Associati lo stato delle pratiche a rischio di conflitti potenziali.
  2. Verificata la presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, spetta al Senior Partner il potere insindacabile di risolvere il conflitto, dando tutela prevalente all’Associazione.

Articolo 6

Finalità e metodologia dell’attività dello Studio

  1. Ogni professionista deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità, decoro e segretezza.
  2. Il professionista e lo Studio esercitano la propria attività per tutelare primariamente i diritti e gli interessi del Cliente.
  3. Al fine di garantire la qualità dei servizi professionali, gli Associati ed i collaboratori dello Studio si obbligano ad espletare ogni pratica sulla base delle indicazioni fornite dalla Dottrina, dagli Ordini professionali di appartenenza e secondo le raccomandazioni del Regolamento adottato dallo Studio.
  4. Il metodo di lavoro collegiale sarà ispirato ai principi di solidarietà e sussidiarietà.

Articolo 7

Conduzione degli affari

Nella conduzione degli affari, il professionista agisce:

  1. Secondo le proprie motivate convinzioni giuridiche e le proprie valutazioni tecnico professionali, in posizione di parità con gli altri professionisti nel rispetto delle regole di deontologia dei rispettivi ordini professionali, albi o elenchi.
  2. Il professionista deve astenersi dal sollecitare, in qualsiasi forma e modo, incarichi o posizioni di prevalenza personale.

Articolo 8

Onorari e diritti

  1. Gli onorari, i diritti e le indennità relativi all’attività professionale sono determinati secondo le vigenti tariffe professionali nonché secondo gli usi e consuetudini, tenuto conto della natura del servizio, del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo della rilevanza dei risultati ottenuti, dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di ciascuna attività.
  2. Unitamente al conferimento dell’incarico, al Cliente viene consegnato un preventivo della notula, con indicazione delle competenze determinate ai sensi del precedente comma, anche con criterio analogico.

Articolo 9

Tutela del patrimonio

  1. Gli Associati, i collaboratori professionali, i tirocinanti e i dipendenti, sono consapevoli della necessità di tutelare il patrimonio dello Studio, determinato dal valore materiale dei cespiti di proprietà e dal valore immateriale costituito dall’anzianità dello Studio, dalla sua affidabile presenza sul mercato, dalla qualità delle prestazioni professionali erogate, dalla fiducia dei Clienti. A tal fine, l’obbligo di decoro e probità comportamentale si estende ai rapporti esterni allo Studio, con terzi e familiari, anche nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale.

Articolo 10

Dispensa della trattazione degli affari

  1. Qualora al singolo professionista venga richiesta la conduzione di affari che per ragioni di coscienza o per altri motivi etici egli ritenga di non poter seguire, quest’ultimo chiederà, di essere dispensato dalla loro trattazione con sollecita comunicazione scritta agli Associati.

Articolo 11

Impedimento professionale

  1. Il professionista non appena a conoscenza di un motivo di grave prolungato impedimento nell’espletamento della propria attività, avvisa senza indugio gli Associati concordando le modalità della sostituzione.

Articolo 12

Aggiornamento professionale

  1. I singoli professionisti curano e promuovono, secondo le rispettive competenze e la normativa vigente, il costante aggiornamento scientifico e professionale in modo da assicurare ai Clienti un’assistenza di alto livello qualitativo, improntata a standards di eccellenza.

Articolo 13

Potere di vigilanza e di revisione del codice etico

  1. Gli Associati vigilano sull’osservanza del presente codice etico.
  2. Gli aspetti operativi, organizzativi e disciplinari sono dettagliatamente previsti nel Regolamento interno dello Studio.
  3. Qualunque violazione potrà essere contestata ai singoli professionisti, collaboratori, tirocinanti e dipendenti: nel caso di gravi violazioni si potrà determinare l’esclusione dall’associazione professionale, o la risoluzione di qualsiasi rapporto.
  4. Modifiche al presente codice possono essere disposte dagli Associati a maggioranza.

 

Ultimo aggiornamento novembre 2015